Cos’è un pignoramento mobiliare e come funziona

termine iscrizione a ruolo per un pignoramento

L’articolo 18 del decreto 132/14, successivamente convertito nella legge 162 in data 10 novembre 2014, ha modificato gli articoli 518, 543 e 557 che disciplinavano rispettivamente: il pignoramento mobiliare, quello presso terzi ed il pignoramento immobiliare. Inoltre, dal 15 marzo 2015, vige l’obbligo di iscrizione a ruolo in via telematica.

In questa guida ci concentreremo su tutto quello che riguarda il pignoramento mobiliare: le regole, i termini di iscrizione a ruolo e la procedura da seguire.

Regole generali

In linea generale è bene chiarire che qualsiasi atto di esecuzione va eseguito mediante ufficiale giudiziario. Non può, dunque, essere notificato a mezzo PEC perché va sempre e comunque richiesto all’U.G.  Sarà egli stesso a restituire il titolo all’Avocato, il quale, è tenuto a provvedere all’iscrizione a ruolo. Da fare solo ed esclusivamente in via telematica, allegando copia dell’attestazione di conformità al fascicolo. Considerato che il titolo viene riconsegnato all’avvocato, vi è la possibilità di procedere con l’avvio di più procedure esecutive contemporaneamente.

In pratica dunque dopo la notifica, se il soggetto debitore non paga il proprio debito, il creditore potrà procedere all’esproprio forzato dei suoi beni. Il pignoramento può essere eseguito in maniera forzosa sia su beni mobili, sia su immobili o su beni presso terzi.

In cosa consiste il pignoramento mobiliare presso il debitore e normativa in vigore:

Il pignoramento mobiliare si esegue attraverso l’opera di un ufficiale giudiziario che si reca direttamente (senza ulteriori avvisi scritti notificati) presso il domicilio del debitore o presso altri luoghi che gli appartengono. L’ufficiale giudiziario ha il compito di individuare gli oggetti di valore “utili” alla copertura della somma vantata dal creditore.

Gli articoli di riferimento della normativa vigente che danno luogo al pignoramento di beni mobili sono i seguenti:

Art. 518 del codice p.c. per conoscere la forma di pignoramento.

Per stabilire la tipologia di ricerca e il principio di scelta degli articoli da pignorare potete consultare gli Artt. 513 e 517 del c.p.c.

Gli Artt. 514, 515 e 516 del c.p.c. stabiliscono rispettivamente i principi per gli articoli non pignorabili, per quelli relativamente pignorabili e per quelli pignorabili con limiti di tempo.

L’articolo 519 del codice di procedura civile stabilisce anche quando si può eseguire un esproprio forzato.

Infine gli articoli 520, 521 e 522 del c.p.c. stabiliscono come custodire i beni pignorati, quali sono i doveri del custode ed il compenso da elargirgli.

Termini per l’iscrizione a ruolo

Il termine per procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare è entro quindici giorni dalla consegna del titolo, del precetto e del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario. Detta scadenza deve essere coordinata con il termine di deposito dell’istanza di assegnazione vendita.

Atto principale: si invia nota di iscrizione a ruolo redatta dall’avvocato e stampata in formato pdf.

Allegati: si allega al fascicolo la sentenza del giudice o il decreto ingiuntivo, il precetto, l’atto di pignoramento notificato, il verbale. Va, inoltre redatta un’apposita attestazione di conformità da aggiungere separatamente.

Diversamente per procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi possono trascorrere al massimo 30 giorni dall’avvenuta consegna di precetto, titolo e pignoramento da parte dell’U.G.

Il pignoramento perde efficacia allo scadere del quarantacinquesimo giorno senza che sia stata fatta richiesta per l’assegnazione o la vendita. È dunque vero che i quindici giorni decorrono dalla riconsegna del titolo ma, deve sempre e comunque essere rispettato anche il secondo termine di cui sopra, come da art. 497 del c.p.c.

E’ necessario che scadenze e termini siano coordinati con il termine previsto per il deposito di istanza per assegnazione o vendita.

Per evitare disguidi tecnici, è possibile depositare contemporaneamente l’istanza di vendita/assegnazione e l’iscrizione a ruolo come allegato ed in un secondo momento fare un deposito separato con la sola istanza di vendita.

Viene altresì specificato che il pignoramento mobiliare diventa inefficace se l’istanza di assegnazione o vendita non viene depositata entro 45 gg.

Come si procede?

Ecco l’iter seguito dall’ufficiale giudiziario:

Egli si reca al domicilio del debitore e redige un verbale che contiene copia dell’ingiunzione, la descrizione dei beni pignorati indicandone il valore approssimativo.

Il pignoramento presso terzi viene notificato al soggetto terzo coinvolto (che può essere una banca, il datore di lavoro o altri) ingiungendogli di non disporre al debitore credito o somme pari all’importo precettato aumentato della metà. Il soggetto terzo viene altresì invitato a rendere una dichiarazione di quantità relativa ai valori a credito del soggetto debitore. Contemporaneamente viene consegnato un mandato di comparizione di fronte al Giudice esecutore.

Come opporsi all’esecuzione forzosa di un pignoramento mobiliare

Ovviamente ci si può opporre all’esecuzione, agli atti esecutivi e con l’opposizione di terzi.

Nel primo caso in riferimento all’art. 514 si contesta per intero l’esecuzione forzata: applicabile quando si pignorano beni impignorabili o relativamente impignorabili. Opponibile sia prima sia durante l’esecuzione.

In caso di irregolarità formale si contestano gli atti esecutivi di precetto. Eseguibile sia prima sia durante l’esecuzione.

In caso di opposizione di terzi, bisogna rivolgersi direttamente al Giudice con un ricorso, laddove viene rivendicata la proprietà o altri diritti reali su beni pignorati. Il ricorso può essere presentato anche prima dell’udienza, e la sua accettazione potrebbe far dichiarare l’inefficacia parziale o totale del pignoramento.

Segnaliamo che l’esecuzione mobiliare forzata diventa inefficace se non viene rispettato il termine di 45 gg per il deposito di istanza di assegnazione o vendita.