Nell’ottica della promozione di uno stile di vita energeticamente sostenibile, il Ministero dello Sviluppo Economico sta promuovendo una serie di incentivi pensati per migliorare il rendimento energetico di abitazioni private, condomini, aziende ed esercizi pubblici.
A partire dal Decreto di Bilancio 2019, era stato possibile usufruire dell’Ecobonus al 50% e al 65%, previsti per interventi di miglioramento della classe energetica. Tra le novità inserite nel Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 è presente anche una nuova misura fiscale, che si aggiunge ai precedenti incentivi: quella del Superbonus 110%.
Chi può richiedere il Superbonus 110%?
Il Superbonus può essere richiesto dai proprietari o dagli usufruttuari di edifici già dotati di impianto di riscaldamento, che potrebbe essere anche una stufa fissa o un caminetto. In questo modo, anche le vecchie abitazioni possono approfittarne per migliorare il loro rendimento energetico.
Ciò significa che, grazie a questo bonus, sarà possibile ottenere un intervento gratuito e totalmente spesato a patto che si rispettino i criteri di ammissione. Il miglioramento della classe energetica dovrà essere certificato attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sia in fase precedente ai lavori che in fase successiva.
Sono escluse dalla detrazione del 110% gli edifici unifamiliari adibiti a seconde case (oltre la seconda unità immobiliare), gli immobili delle Imprese e soggetti IRES, in entrambi i casi a meno che siano all’interno di un condominio.
Sarà possibile beneficiare del nuovo Ecobonus per spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021. La detrazione sarà ripartita in 5 rate annuali pari all’importo della spesa sostenuta.
gli interventi necessari per richiedere il superbonus
Per accedere al Superbonus 110% è necessario dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico dovuto all’adozione del nuovo impianto di riscaldamento. Nello specifico, è richiesto un salto di due classi energetiche da prima a dopo gli interventi motivo per cui, a volte, potrebbe non bastare la sola installazione di un moderno impianto di riscaldamento da parte di un tecnico di caldaia.
A questo proposito, il Decreto Rilancio fa una distinzione fra “interventi trainanti”, che consentono di accedere direttamente al Superbonus, e “interventi non trainanti”, che accedono alla detrazione fiscale maggiorata solo se effettuati contestualmente a quelli trainanti. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono.
Gli interventi trainanti
Gli interventi trainanti che permettono di accedere direttamente al Superbonus sono:
- Isolamento termico. I lavori che prevedono un isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, possono usufruire della detrazione fiscale fino ad limite di spesa massimo di 50.000 euro per le abitazioni familiari o le villette a schiera. Per gli edifici composti da più unità immobiliari, il tetto di spesa ammonta a 40.000 euro per gli edifici composti da due ad otto unità. I serramenti non sono inclusi in questa tipologia di intervento trainante.
- Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati. La sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore, oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici, permette di accedere al Superbonus. Il tetto massimo di spesa detraibile varia in base al numero di unità immobiliari coinvolte e può andare dai 15.000 euro per le case composte da più di otto unità familiari ai 30.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti.
Interventi non trainanti
Nella maxi detrazione rientrano anche interventi “secondari” che devono essere necessariamente accompagnanti da almeno uno degli interventi sopra descritti:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti private dell’involucro.
- Sostituzione degli infissi.
- Schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni (nel caso di condomini).
- Interventi di adeguamento sismico previsti dal Sismabonus.
- Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
- Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici.
Per l’elenco completo degli interventi necessari e dei limiti di spesa detraibili, si rimanda al testo del Decreto Asseverazione.